Procedura per le segnalazioni di illeciti, irregolarità, molestie, abusi, violenze e mobbing

  1. Fonte normativa e natura dell’istituto

L’introduzione nell’ordinamento nazionale di un’adeguata tutela del dipendente (pubblico e privato) che segnala condotte illecite dall’interno dell’ambiente di lavoro è prevista in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d’Europa), ratificate dall’Italia, oltre che in raccomandazioni dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, talora in modo vincolante, altre volte sotto forma di invito ad adempiere.

In accoglimento di tali sollecitazioni, l’art. 54-bis D.Lgs. 165/20011, rubricato “Tutela del dipendente che segnala illeciti”, ha introdotto, nel nostro ordinamento, una disciplina per favorire l’emersione di illeciti, nota nei paesi anglosassoni con il termine di whistleblowing. L’espressione whistleblower indica il dipendente di un ente o amministrazione che segnala agli organi legittimati a intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico e dell’amministrazione di appartenenza. L’espressione “whistleblowing policy” denomina l’insieme delle procedure per la segnalazione e le azioni previste a tutela dei dipendenti che segnalano fatti illeciti e irregolarità. Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 179/2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, la quale, ai sensi dell’art. 1, ha modificato l’art. 54-bis sopracitato e, al contempo, ha introdotto nel settore privato, una nuova previsione nel D.Lgs. 231/2001 – che disciplina il Modello di organizzazione e gestione e, in generale, la responsabilità amministrativa da reato dell’ente – circa la presentazione e gestione delle segnalazioni1.

Pertanto, in conformità al nuovo comma 2 bis, art. 6, D.Lgs 231/2001, vengono costituiti più canali che, ai fini della tutela dell’ente, consentano segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o violazioni del Modello 231. Tali canali di segnalazione garantiscono inoltre la riservatezza circa l’identità del segnalante.

In ogni caso, la presente procedura non è limitata a disciplinare le segnalazioni provenienti dai soggetti di cui all’art. 5 lett. a) e b) D.Lgs 231/2001, ma tutte le segnalazioni di condotte illecite, provenienti anche da COLLABORATORI o da ALTRI SOGGETTI legati contrattualmente alla ROMA FINE FOODS S.r.l.. 

 

1 Art. 2 L. 179/2017: “All’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante; c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. 2-ter. L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

La presente procedura fa riferimento anche alla UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere, secondo cui devono essere presenti, all’interno dell’Organizzazione, referenti e prassi aziendali a tutela dell’ambiente di lavoro, con particolare riferimento ed episodi di molestie, violenze o mobbing. Per tale ragione, la procedura viene nominata “Policy whistleblowing e UNI/PdR 125:2022”. 

 



  1. Destinatari

I Destinatari della presente Policy sono: gli ESPONENTI AZIENDALI, i DIPENDENTI e i COLLABORATORI, le persone che, pur non appartenendo alla ROMA FINE FOODS S.r.l., operano su mandato o nell’interesse della medesima in Italia e all’estero.

 

ESPONENTI AZIENDALI: il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione di ROMA FINE FOODS S.r.l. eventualmente istituiti ai sensi dell’art. 2380 c.c. o delle leggi speciali, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale ai sensi del DECRETO, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della ROMA FINE FOODS S.r.l.;

 

DIPENDENTI: i soggetti che intrattengono con l’Ente un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi grado o qualsivoglia natura, inclusi i lavoratori a termine, compresi quelli con contratto di inserimento o di apprendistato o a tempo parziale, nonché i lavoratori in distacco ovvero in forza con contratti di lavoro para-subordinato (somministrazione di lavoro);

 

COLLABORATORI: i soggetti che intrattengono con l’Ente: (i) rapporti di lavoro a progetto; (ii) rapporti di agenzia e altri rapporti che si concretino in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato; (iii) rapporti di collaborazione occasionale (ad es. consulenze), nonché i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di un ESPONENTE AZIENDALE pur non essendo DIPENDENTI;

Per le segnalazioni da parte di COLLABORATORI e di altri soggetti terzi (agenti, fornitori, consulenti e partners contrattuali), dovrà essere introdotta un’apposita clausola di previsione e disciplina nei contratti con la ROMA FINE FOODS S.r.l..

 

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E’ onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa»”.

 

  1. Modalità di recepimento e formazione

La presente procedura viene inviata tramite e-mail a tutto il personale della ROMA FINE FOODS S.r.l. ed è di immediata applicazione. La procedura verrà affissa nell’apposita bacheca “comunicazioni per il personale” e in corrispondenza della cassetta di segnalazione, così da diventare un costante riferimento nelle attività aziendali. Ai fini dell’attuazione della procedura, ROMA FINE FOODS S.r.l fornisce ai propri dipendenti un’attività di formazione e sensibilizzazione esortando gli stessi a segnalare con la dovuta serietà ogni eventuale illecito subito. In tale occasione, il personale verrà informato sull’identità del Responsabile di Gestione e Vigilanza delle segnalazioni e sul luogo designato a tali segnalazioni. Sia la formazione e che l’informativa verso il personale sono gestite dalla persona designata dal consiglio di amministrazione come Responsabile di Gestione e Vigilanza delle segnalazioni.

I COLLABORATORI verranno debitamente informati della presenza di tale procedura, attraverso consegna cartacea o tramite mail (entrambe con ricevuta di presa visione), a seconda della tipologia di rapporto contrattuale con la ROMA FINE FOODS S.r.l.. Oltretutto, ROMA FINE FOODS S.r.l utilizzerà il sito Web e i propri canali social (es. Linkedin) per informare clienti e stakholders di tale implementazione. 

 

  1. Scopo e ambito di applicazione

L’obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di descrivere e regolamentare il processo di segnalazione delle violazioni di illeciti, irregolarità, abusi, molestie, violenze e mobbing, fornendo al segnalante (cd. whistleblower) chiare indicazioni operative circa l’oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché riguardo alle forme di tutela che vengono predisposte dalla ROMA FINE FOODS S.r.l. in conformità alle disposizioni normative. La presente procedura ha altresì lo scopo di disciplinare le modalità di accertamento della validità e fondatezza delle segnalazioni e, conseguentemente, di intraprendere le azioni correttive e disciplinari opportune a tutela della ROMA FINE FOODS S.r.l.. 

 

  1. Le segnalazioni

5.1 Oggetto delle segnalazioni

Devono formare oggetto di segnalazione le condotte o sospette condotte illecite in quanto non conformi al CODICE ETICO, alla UNI/PdR 125:2022 e alle procedure interne della ROMA FINE FOODS S.r.l., di cui si abbia conoscenza in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative o in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione. Le segnalazioni prese in considerazione saranno soltanto quelle riguardanti fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti; inoltre, la segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale. Il segnalante NON deve utilizzare il modulo di segnalazione per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali. Non esistendo una lista tassativa di reati o irregolarità che possono formare oggetto di segnalazione, sono da considerate rilevanti anche le segnalazioni riferite a comportamenti, reati o irregolarità in danno di ROMA FINE FOODS S.r.l.. A titolo esemplificativo, la segnalazione può riguardare azioni o omissioni, commesse o tentate: 

 

  • penalmente rilevanti;
  • poste in essere in violazione del CODICE ETICO, della UNI/PdR 125:2022 e di altre procedure interne o disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
  • suscettibili di arrecare un pregiudizio reputazionale della REYNALDI S.r.l.;
  • suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, cittadini o utenti, o di arrecare un danno all’ambiente;
  • suscettibili di arrecare pregiudizio ai dipendenti, agli utenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso ROMA FINE FOODS S.r.l..

∙ suscettibili di arrecare danno fisico, psicologico e/o morale dei dipendenti, cittadini o utenti che svolgono la loro attività presso ROMA FINE FOODS S.r.l..

 

5.2 Contenuto della segnalazione

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita. Il segnalante è tenuto, quindi, a indicare tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti riferiti al fine di consentire le adeguate verifiche di cui al paragrafo seguente (vedi infra; sub. par. 8) a riscontro di quanto oggetto di segnalazione. 

 

Requisito indispensabile per l’accettazione delle segnalazioni non anonime è la presenza di elementi che consentano, appunto, il riscontro dell’identità del segnalante. In particolare, come previsto nel MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE E IRREGOLARITÀ allegato alla presente procedura (Allegato A – Modulo per la segnalazione di condotte illecite e irregolarità) e reperibile sul sito web aziendale www.romafinefoods.com, la segnalazione deve contenere:

 

  • Le generalità di chi effettua la segnalazione, con indicazione della qualifica o posizione professionale (nome, cognome, e-mail e numero di telefono sono considerati facoltativi ove vi siano sufficienti elementi per identificare il fatto);
  • La chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza;
  • La data o il periodo in cui è accaduto il fatto; 
  • Il luogo ove si è verificato il fatto (se non compreso tra quelli elencati, è necessario specificare il luogo preciso in cui è avvenuto)
  • Il nominativo e il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l’attività) che consentono di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
  • L’indicazione dei nomi e ruoli di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
  • L’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;

 

  • Ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
  • Data di segnalazione e firma (facoltativa nel caso di segnalazioni anonime fondate e circostanziate)

Scaricando il Modulo per la segnalazione di condotte illecite e irregolarità di cui all’Allegato A annesso alla presente procedura, il Soggetto segnalante dichiara di aver preso visione dell’Informativa Privacy di cui all’Allegato B annesso alla presente procedura e reperibile anche sul sito web aziendale www.romafinefoods.com  

 

Le segnalazioni anonime sono accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate. Esse saranno prese in considerazione solamente nel caso in cui non dovessero apparire prima facie irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

 

  1. Destinatario e modalità della segnalazione

Il soggetto preposto alla ricezione e all’esame delle segnalazioni è la sig.ra Maria Gabriella Bianchi (Responsabile amministrativo e Responsabile HR) adeguatamente formata e nominata Responsabile di Gestione e Vigilanza delle Segnalazioni dal CdA della ROMA FINE FOODS SRL

 

In conformità all’art. 2 della L. 179/2017, la ROMA FINE FOODS S.r.l. istituisce appositi canali dedicati di comunicazione, idonei a tutelare l’identità del segnalante. La segnalazione deve essere inviata a mezzo del servizio di posta interna, tramite deposito fisico delle segnalazioni in busta chiusa, con la dicitura “riservata/personale”, nella cassetta segnalazioni denominata “Box segnalazioni”.

 Il Responsabile di Gestione e Vigilanza delle Segnalazioni verifica il contenuto della cassetta una volta alla settimana e, ove necessario, prende gli adeguati provvedimenti. In qualità di Responsabile di Gestione e Vigilanza delle Segnalazioni, legge ogni segnalazione e garantisce la riservatezza del segnalante e delle informazioni ricevute. Ove le segnalazioni fosse ritenute di entità grave, il Responsabile stesso può decidere se richiedere il supporto di uno/a psicologo/a, altri professionisti adeguatamente formati o Autorità Competenti. 

 

  1. Riservatezza e divieto di ritorsione

È compito del Responsabile di Gestione e Vigilanza delle Segnalazioni garantire la riservatezza del soggetto segnalante sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata. Il venir meno di tale obbligo costituisce una violazione della procedura e, conseguentemente, del Modulo di segnalazione della ROMA FINE FOODS S.r.l..

 

Tutte le segnalazioni ricevute, sono archiviate a cura del  Responsabile di Gestione e Vigilanza delle Segnalazioni tutela della riservatezza del segnalante. La segnalazione e la documentazione allegata non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti. 

 

Ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art. 2043 c.c., nonché delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge (come per es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l’identità del segnalante è comunque protetta in ogni fase successiva alla segnalazione; pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

 

Per quanto concerne, in particolare, l’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata al responsabile della funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari e/o all’incolpato solo nei casi in cui:

 

  • Vi sia il consenso espresso del segnalante;
  • Ovvero, la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata unicamente sulla segnalazione, e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato, come da quest’ultimo richiesto e motivato per iscritto. In tale circostanza, spetta al responsabile della funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari valutare la richiesta dell’interessato e se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa. Qualora la ritenga fondata, il responsabile della funzione dovrà avanzare richiesta motivata al Responsabile di Gestione e Vigilanza delle Segnalazioni contenente un’esposizione chiara e precisa delle ragioni per le quali risulti indispensabile la conoscenza dell’identità del segnalante.

 

Gravano sul responsabile della funzione procedimenti disciplinari (risorse umane) gli stessi doveri di comportamento, volti alla riservatezza del segnalante, cui è tenuto il Responsabile di Gestione e Vigilanza delle Segnalazioni. Essendo entrambi ruoli, in questo specifico caso, ricoperti dalla medesima persona, quest’ultima è già a conoscenza dei principi di riservatezza da rispettare. Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all’identità del segnalante.

 

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie s’intendono le azioni disciplinari ingiustificate, demansionamenti senza giustificato motivo, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro disagevoli o intollerabili.

 

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito o irregolarità deve informare, in modo circostanziato, Responsabile di Gestione e Vigilanza delle Segnalazioni che, nel caso di riscontro positivo, segnala l’ipotesi di discriminazione alle strutture, funzioni o organi competenti. La tutela del segnalante sarà soggetta anche da un’efficace attività di sensibilizzazione e comunicazione per i dipendenti sui diritti e gli obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite. Resta inteso che la ROMA FINE FOODS S.r.l. potrà intraprendere le opportune misure disciplinari, nonché quelle legali, anche a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine.

 

  1. Attività di verifica della fondatezza della segnalazione

La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate Responsabile di Gestione e Vigilanza delle Segnalazioni, che provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire su fatti.

 

Il Responsabile di Gestione e Vigilanza delle Segnalazioni svolge direttamente tutte le attività volte all’accertamento dei fatti oggetto della segnalazione. Può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni aziendali quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento; come anche di consulenti esterni. 

 

Durante l’attività istruttoria della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza e il rispetto dell’anonimato del segnalante, salvo che ciò non sia possibile per le caratteristiche delle indagini da svolgere. Nel qual caso su chi è intervenuto a supporto del Responsabile di Gestione e Vigilanza delle Segnalazioni gravano i medesimi doveri di comportamento, volti alla riservatezza del segnalante. 

 

Per valutare la fondatezza della segnalazione, Responsabile di Gestione e Vigilanza delle Segnalazioni (essendo anche Responsabile delle Risorse Umane) potrà verificare l’esistenza di altri procedimenti disciplinari (pendenti o conclusi) a carico del soggetto nei cui confronti è presentata la segnalazione (segnalato), sia nella veste di denunciante che di incolpato.

 

All’esito dell’attività istruttoria, il Responsabile di Gestione e Vigilanza delle Segnalazioni redige una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse che sarà condivisa, in base agli esiti, con le funzioni o strutture aziendali competenti, al fine di garantire eventuali piani d’intervento e l’adozione di azioni a tutela della ROMA FINE FOODS S.r.l.

 

Gli esiti dell’attività d’indagine sono altresì sottoposti all’Amministratore Delegato per eventuali procedure sanzionatorie, fermo restando che l’adozione dei provvedimenti rimane di competenza delle funzioni a ciò preposte, che dovranno essere avvisate dall’ A.D. tempestivamente e comunque in tempo utile per avviare le procedure del caso. 

 

Qualora, all’esito dell’attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile di Gestione e Vigilanza delle Segnalazioni in relazione alla natura violazione accertata – oltre a condividere gli esiti con le funzioni, organi e strutture sopraindicate – potrà presentare denuncia all’Autorità Giudiziaria.

 

  1. Apparato sanzionatorio

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali segnalazioni riscontrate come infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della presente POLICY.

 

Le sanzioni disciplinari saranno proporzionate all’entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno anche giungere alla risoluzione del rapporto, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle normative di CCNL applicabili. 

 

Sono analogamente sanzionate anche tutte le accertate violazioni delle misure poste a tutela del segnalante.

SCARICA ALLEGATO A

Scaricando il presente modulo si dichiara di aver preso visione dell’Informativa Privacy di cui all’Allegato B.

La segnalazione può essere presentata: a mezzo del servizio di posta interna, tramite deposito fisico della segnalazioni in busta chiusa, con la dicitura “riservata/personale”, nella cassetta per le segnalazioni denominata “box di segnalazione” istituito dal Responsabile di Gestione e Vigilanza delle Segnalazioni

 

E’ da tener presente che, in base a quanto previsto nella procedura aziendale “Policy Whistleblowing e UNI/PdR 125:2022”, nel caso in cui non venga prestato il consenso, il diritto alla riservatezza potrebbe venir meno qualora sussistano, contestualmente, le seguenti condizioni:

  •  il procedimento disciplinare promosso nei confronti del segnalato si fondi unicamente sulla segnalazione;
  • la conoscenza dell’identità del segnalante sia assolutamente indispensabile per l’esercizio del diritto di difesa del segnalato nell’ambito del procedimento disciplinare.

 

Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità – atto organizzativo

Whistleblowing e UNI/PdR 125:2022

L’articolo 54bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge Anticorruzione n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017, introduce le “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, il cosiddetto whistleblowing. In particolare, il comma 5 dispone che le procedure per il whistleblowing debbano avere caratteristiche precise. Inoltre, anche secondo la UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere, devono essere presenti, all’interno dell’Organizzazione, referenti e prassi aziendali a tutela dell’ambiente di lavoro, con particolare riferimento ed episodi di molestie, violenze o mobbing. 

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

  • La segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
  • La segnalazione viene ricevuta dal Responsabile di Gestione e Vigilanza delle Segnalazioni e da lui/lei gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
  • La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.

E’ possibile compilare il modulo di segnalazione allegato e trasmetterlo in doppia busta chiusa all’ufficio protocollo, che la trasmette chiusa al responsabile della prevenzione alla corruzione. La segnalazione va inserita in una busta chiusa con all’esterno scritta la dicitura “riservata/personale”. Il Responsabile di Gestione e Vigilanza delle Segnalazioni avrà cura di leggere e custodire la busta in un ambiente riservato e protetto. In qualità di Responsabile di Gestione e Vigilanza delle Segnalazioni, legge ogni segnalazione e garantisce la riservatezza del segnalante e delle informazioni ricevute. Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita. Il segnalante è tenuto, quindi, a indicare tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti riferiti al fine di consentire le adeguate verifiche di cui al paragrafo seguente (vedi infra; sub. par. 8) a riscontro di quanto oggetto di segnalazione. 

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